Cascini@mo e il "cavillo" anti-immigrati: siamo davvero sicuri che si possa fare?

Politica
Mercoledì, 21 Settembre 2016

La lista civile Cascini@mo, che alle ultime elezioni amministrative ha appoggiato la candidatura a Sindaco dell'esponente del centro-sinistra Alessio Antonelli, pone dubbi sulla legittimità del così detto "cavillo Ziello" in merito all'assegnazione delle case popolari.

"L’assessore Ziello, attacca Cascini@mo,  in questi giorni ha sbandierato a tutti i giornali di aver trovato un cavillo per favorire finalmente gli italiani nell'assegnazione delle case popolari, perché, a suo dire, negli anni passati erano stati proprio gli italiani a essere sfavoriti. Già il fatto di dover trovare un cavillo fa drizzare le antenne. Abbiamo deciso di andare un po’ più a fondo, leggendo meglio sia la delibera di giunta del 30/08/2016, che tutta la normativa in materia ossia la LRT (Legge della Regione Toscana) n. 41/2015, il TU (Testo Unico) sull'immigrazione (L. n. 40/1998), la costituzione, in particolare l’art. 3 e, ovviamente, il DPR( Decreto del Presidente della Repubblica) n. 445/2000 richiamato dalla delibera comunale: il c.d. cavillo".

"Premettiamo che in Italia ogni provvedimento di carattere regolamentare, come un DPR o un regolamento comunale, deve essere conforme alla legge, statale o regionale, e queste ultime, conformi alla Costituzione, prosegue il comunicato della lista civile.
Nella delibera del 30/8/2016, si fa riferimento all’art. 3 del DPR 445/2000 che prevede la possibilità di autocertificazione solo per i cittadini italiani o appartenenti all’UE, mentre per gli extracomunitari la possibilità è esclusa in assenza di specifici accordi internazionali con il paese di provenienza. Cosa significa questa norma? “Semplicemente” che se una persona proviene da un paese extra UE anziché autocertificare i requisiti di partecipazione al bando per l’assegnazione dell’alloggio popolare, deve procurarsi i certificati o le attestazioni dello stato estero, muniti di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare. Come se non bastasse la stessa delibera esclude anche i cittadini UE dalla possibilità di autocertificare i requisiti, cosa contraria al DPR e a qualsiasi altra norma statale.
Detto questo, va ribadito che un DPR è normativa sottoposta alla legge e alla Costituzione, pertanto qualsiasi interpretazione e applicazione del DPR non può contrastare con norme di legge o con norme costituzionali. A maggior ragione ogni regolamento comunale deve conformarsi alle previsioni normative di grado superiore.
Le norme in questione sono la LRT 41/2015, il TU 40/1998 e l’art. 3 della Costituzione.
Secondo la legge regionale, che offre tutta una serie di criteri assolutamente oggettivi per l’accesso agli alloggi popolari, i cittadini italiano sono equiparati ai cittadini UE, mentre per i cittadini extra UE vale la legge delle Stato (Art. 32, 2°co. lett a). Il TU n. 40/1998, ossia la legge nazionale di riferimento, il testo unico in materia di immigrazione, stabilisce all’art. 40, 4° e 6°co. che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia ha diritto ad accedere agli alloggi popolari ”in condizioni di parità con i cittadini italiani”.

Sia chiaro che qui stiamo parlando di immigrati regolari, che lavorano in Italia e che per motivi di vario genere si trovino in difficoltà, analogamente a qualsiasi cittadino italiano o europeo.

Da ultimo, e non per importanza, l’art. 3 della Costituzione stabilisce il diritto di uguaglianza sostanziale che è senza dubbio applicabile anche agli stranieri essendo un diritto fondamentale dell’individuo.
Secondo quanto appena detto, non potendo la norma regolamentare, quella del DPR per intenderci, essere in contrasto con quelle di rango superiore, quali la legge o la costituzione, si può dedurre che il famoso cavillo è totalmente contrario alle previsioni normative. 
Questo ci porta dritti ad affermare che qualsiasi bando che prevedesse una disparità di trattamento nella presentazione della documentazione per la partecipazione all’assegnazione di alloggi popolari fra cittadini e stranieri, rendendo oltremodo difficoltoso a questi ultimi il reperimento dei documenti necessari, sarebbe contraria a tutta la normativa in materia. Può essere previsto un controllo a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni, in cui chiedere di esibire la documentazione in luogo delle autocertificazioni.
Vi sembra poco? 
Premesso che la normativa in questione si applica ai soli cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (non è vero, come qualcuno sostiene, che lo straniero appena arrivato in Italia “passa avanti agli italiani”), va ricordato che i criteri per l’assegnazione degli alloggi da parte della LRT 41/2015 sono, come già ricordato, oggettivi e trasparenti basati da un lato sulla longevità della residenza nel comune (non può far domanda chi non risiede regolarmente nel comune da meno di cinque anni, chi risiede da almeno 10 anni ha diritto ad un punteggio maggiore) e su condizioni di particolare bisogno economico e familiare.
Per finire, il famoso cavillo dell’assessore Ziello, non è nulla più dell’ultima boutade della nostra lieta amministrazione. Attenzione, però, che se questa previsione dovesse tradursi nel regolamento per l’assegnazione degli alloggi popolari, allora si porrebbero questioni di legittimità del provvedimento comunale".

massimo.corsini