Da lunedì tutti in palestra. Panicucci: "Gradualità e buon senso"
Dal 24 maggio anche le palestre saranno pronte a ricevere clienti e sportivi. Ecco i consigli di un personal fitness coach professionista
Il post Covid diventa sempre più reale.
Aperture per ristoranti e locali, spettacoli e musei.
Dopo mesi di inattività forzata per l'emergenza sanitaria, da lunedì 24 maggio le palestre di tutta Italia torneranno a disposizione di clienti e sportivi.
La voglia di normalità e l'estate che si avvicina daranno sicuramente impulso al settore.
Ecco i consigli riservati ai nostri lettori da Andrea Panicucci, personal fitness coach professionista e proprietario della Energy Fitness Center di Pontedera.
La Toscana si conferma zona gialla. Ecco tutte le norme in vigore
DECRETO LEGGE 18 MAGGIO 65/2021
MISURE RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
LIMITI ORARI AGLI SPOSTAMENTI
ZONA GIALLA
- Dalla data di entrata in vigore del decreto legge 65/2021 (18 maggio) e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti iniziano alle 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo (salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.)
- Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti avranno inizio alle 24:00 e termineranno alle 5:00 del giorno successivo.
ZONA BIANCA
Nelle zone bianche non si applicano limiti orari agli spostamenti.
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
ZONA GIALLA
Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari sopra menzionati.
ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INTERNO DI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI
ZONA GIALLA
Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture simili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida (ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020.)
PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI E CENTRI BENESSERE
ZONA GIALLA
- Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico-sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
- Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico-sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ).
- Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere (in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020) .
EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO
ZONA GIALLA
In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n.52 del 2021 , esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico-sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI
ZONA GIALLA
Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 .
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
ZONA GIALLA
Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 .
CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE
ZONA GIALLA
- Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 .
- Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
CORSI DI FORMAZIONE
ZONA GIALLA
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
ZONA GIALLA
- In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ) è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
- Alle stesse condizioni di cui sopra sono aperte al pubblico le mostre.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO E DI VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
- La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52 , ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
- La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.