Green Pass: cosa, come, quando e perché? Tutte le info utili

Cronaca
PISA e Provincia
Martedì, 12 Ottobre 2021

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato

Cos'è
E' la certificazione che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

È emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, in formato digitale e stampabile, e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è richiesta in Italia per viaggiare, partecipare a eventi, accedere a strutture e altri luoghi pubblici.
Dal 1° luglio è valida come “EU digital COVID certificate” e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.

In Italia
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Il decreto legge prevede:

  • tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
  • l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
  • sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
  • il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:

  • partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
  • accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente
  • permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici
  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
  • accedere ai seguenti servizi e attività:
  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche; ;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: 

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

  per accedere a scuole e università:

  • chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
  • il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

L’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (Decreto legge 122 del 10 settembre 2021)

Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale a specifiche categorie di persone ►►

Come avere il Green Pass europeo
La certificazione, anche per i vaccinati solo con prima dose, si può trovare:

La e-mail per il certificato verde europeo viene inviata dal Ministero della Salute: se non si è ricevuta, per ottenere il codice AUTHCODE occorre chiamare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).

Il certificato verde nazionale può invece essere scaricato da questo indirizzo:
servizi.toscana.it/RT/sanita/vaccinazioni/libretto
con la tessera sanitaria e un lettore di smart card oppure con SPID Livello 2 rilasciato a persona fisica. Se non si ha un lettore o SPID, è possibile chiederlo direttamente al proprio medico curante.

Qual è la durata?
In caso di vaccinazione la durata è di 12 mesi. 
In caso di guarigione da Covid, la durata del certificato è di 6 mesi. 
In caso di tampone negativo la durata è di 48 ore.

Come richiederlo per vaccinazioni e guarigioni all'estero ►►

Per ulteriori approfondimenti:

Consultare il portale dedicato ►►

Contatti 
Per assistenza tecnica è possibile contattare i seguenti riferimenti ministeriali
Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)
cittadini@dgc.gov.it

redazione.cascinanotizie