La Asl conferma le esenzioni ticket per lavoratori colpiti dalla crisi
Prestazioni ambulatoriali Asl: confermate per tutto il 2021 le esenzioni dal ticket per lavoratori colpiti dalla crisi economica.
Sono state confermate, per tutto il 2021, le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori residenti in Toscana - e ai loro familiari a carico - colpiti dalla crisi economica, che prevedono il riconoscimento all'esenzione dal ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali Asl a vantaggio delle persone in possesso dei seguenti requisiti:
• disoccupati che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (codice esenzione E90);
• lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (codice esenzione E91);
• lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (codice esenzione E92).
Queste misure, contenute nella delibera di Giunta della Regione Toscana n. 1663 del 29/12/20, stabiliscono inoltre che gli attestati di esenzione E90 - E91 e E92 in scadenza il 31 dicembre 2020 conservino la loro validità fino al 31 marzo 2021.
Si precisa infine che:
• i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 537/93 art. 8, comma 16, possono avvalersi ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del codice esenzione E02;
• per "familiari a carico" si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali;
• al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato.