Passeggiare o pedalare (da soli e in famiglia), ora si può!
Regione Toscana revoca le misure restrittive per le attività all'aria aperta adottate per contenere il Covid-19. No alla distanza di sicurezza per chi abita insieme
La lotta al Coronavirus si fa anche in famiglia e all'aria aperta.
Con l'ordinanza numero 49 di mercoledì 29 aprile, Regione Toscana revoca le misure restrittive adottate per regolamentare le passeggiate all'aria aperta.
Regione Toscana apre alla possibilità di passeggiare, da soli o in famiglia (con figli minori), ma anche agli accompagnatori di persone non completamente autosufficienti.
Non solo, l'ordinanza numero 46 ordina la possibilità di utilizzare la bicicletta, ma tutte le attività, comunque, dovranno avvenire all'interno del proprio comune di residenza con partenza e rientro alla propria abitazione.
Le attività all'aria aperta, dato che saranno possibili in gruppo solo a chi risiede nella stessa abitazione, non prevedono il mantenimento della distanza di sicurezza tra persone.
Qua di seguito lo stralcio dell'ordinanza numero 49 di mercoledì 29 aprile in allegato l'ordinanza completa
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 46 del 29 Aprile 2020
Oggetto:
Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria - Revoca dell'ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020
Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE Struttura Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
1. E’ consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;
2. nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri.
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ordinanzadelpresidenten46del29-04-2020.pdf | 113.48 KB |