Ponsacco 1920, reclamo respinto e penalizzazione: possibile playout con l’Isola d’Elba
Decisione del Giudice Sportivo dopo la gara sospesa: classifica più complicata a quattro giornate dalla fine
Si complica la situazione del Ponsacco 1920 nel girone D di Prima Categoria Toscana.
Il Giudice Sportivo Territoriale ha infatti respinto il reclamo presentato dalla società rossoblù in merito alla gara contro l’Audace Isola d’Elba dello scorso 8 marzo, infliggendo anche un punto di penalizzazione proprio ai ponsacchini.
Un esito che, a quattro giornate dal termine del campionato e con la squadra attualmente penultima in classifica, potrebbe portare il Ponsacco 1920 allo spareggio playout proprio contro la formazione elbana, oggi meglio posizionata e con il vantaggio del fattore campo.
Ha scritto il Comitato Regionale Toscana della Figc.
RECLAMO DELLA F.C. PONSACCO 1920 S.S.D. ARL AVVERSO REGOLARITA' GARA AUDACE ISOLA D'ELBA/F.C. PONSACCO DEL 08.03.2026 (2-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 61 del 12.03.2026; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo della società F.C. PONSACCO 1920, preceduto dal tempestivo preannuncio, con il quale si chiede, in tesi, l'applicazione della sanzione della perdita della gara in danno dell'AUDACE ISOLA D'ELBA o, in ipotesi subordinata, di disporre la ripetizione dell'incontro in esame, per i motivi esposti nel ricorso.
Verificata la regolarità del contraddittorio, con l'adempimento delle formalità di rito, il G.S.T., esaminati gli atti ufficiali di gara, il ricorso e le controdeduzioni avverse, riassume i fatti per come segue. La gara in esame è relativa al campionato regionale di I categoria girone D e dall'esame del rapporto di gara si rileva come, al 30º minuto del secondo tempo di gara, i giocatori dell'F.C. Ponsacco si lamentavano di aver sentito un insulto razzista ai danni del loro giocatore identificato con la maglia n.4. Il Direttore di Gara precisa, nel rapporto stesso, di non aver udito quell'insulto razzista di cui si lamentavano. Riferisce, tuttavia, che si creava un parapiglia nei pressi delle panchine e pertanto interrompeva il gioco. In particolare descriveva lo scontro tra il calciatore n.20 dell'F.C. Ponsacco, Cavallo Gerrj,Med il Dirigente dell'Audace Isola d'Elba, Diversi Alessandro, che difatti venivano espulsi e nei confronti dei quali questo G.S.T. ha già adottato i provvedimenti disciplinari del caso.
Proseguendo nella propria descrizione dei fatti, il Direttore di Gara riferisce, grazie anche all'intervento dei due allenatori, come riuscisse a separare dirigenti e calciatori avversari e null'altro di irregolare veniva segnalato. A quel punto, però, i giocatori e dirigenti dell'F.C. Ponsacco abbandonavano il t.d.g. e si dirigevano negli spogliatoi rifiutandosi di proseguire la gara, come comunicato verbalmente all'Arbitro dal loro capitano.
Il ricorso dell'F.C. Ponsacco segnala quattro episodi, l'ultimo dei quali riferisce di una presunta frase di discriminazione razziale rivolta dal calciatore n.10 dell'Audace Isola d'Elba al calciatore n.4 dell'F.C. Ponsacco ma la società stessa, nel proprio ricorso, dava atto che l'Arbitro dichiarava immediatamente di non aver udito tali espressioni.
Nel prosieguo del ricorso, facendo riferimento al medesimo parapiglia descritto dal D.G. nel proprio rapporto, la ricorrente tuttavia lamenta che il medesimo calciatore n.4 della propria squadra sarebbe stato colpito e appariva in stato confusionale e dolorante ad una gamba, tanto da essere accompagnato negli spogliatoi e richiedere l'intervento dei sanitari tramite ambulanza. La medesima ricorrente prosegue nella descrizione dei fatti precisando che in quel contesto venivano allertate le Forze dell'Ordine a causa del clima teso e delle pesanti offese provenienti dalla Tribuna all'indirizzo dei propri tesserati e concludeva sostenendo che alla luce della gravità dei fatti e del concreto rischio di ulteriori scontri, la prosecuzione della gara risultava di fatto impossibile in condizioni di sicurezza per i calciatori e tesserati presenti.
Concludeva, infine, accennando alla proposta formulata all'altra società di valutare una soluzione che consentisse la regolare conclusione dell'incontro in altra data, eventualmente in campo neutro e a porte chiuse.
Replicava la società Audace Isola d'Elba con proprie controdeduzioni, ritualmente pervenute, contestando le motivazioni ed i fatti descritti nel ricorso, ritenendole totalmente infondate e concludeva chiedendone il rigetto.
Il G.S.T. provvedeva quindi a richiedere un supplemento di rapporto al Direttore di Gara, il quale forniva adeguati chiarimenti in ordine ai quattro punti sollevati dalla ricorrente e, in particolare per quel che riguarda il quarto episodio, ribadiva di non aver udito alcun insulto razzista ed inoltre riferiva che in occasione della riconsegna delle distinte di gara il dirigente dell'F.C. Ponsacco, Sig. Walter Buonfiglio, gli aveva segnalato che le offese razziste sarebbero state pronunciate da un dirigente della squadra avversaria e non da un calciatore in campo, fornendo quindi una ricostruzione dei fatti divergente da quanto riportato nel ricorso. Per ciò che rileva ai fini della decisione di questo G.S.T., l'Arbitro confermava, nel proprio supplemento, che dopo i provvedimenti disciplinari assunti la situazione si era ricomposta e riteneva che la gara potesse proseguire regolarmente, così che la scelta di abbandonare il terreno di gioco fosse stata una decisione unilaterale della società F.C. Ponsacco.
Tutto ciò premesso, il G.S.T. osserva quanto segue.
Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato nel merito; considerato infatti che dal rapporto dell'Arbitro, il quale gode di fede privilegiata, non emergono elementi idonei a giustificare la decisione unilaterale della società FC Ponsacco di abbandonare la gara; evidenziato che nel rapporto di gara non risultano segnalati concreti disordini tali da mettere a repentaglio l'ordine pubblico e che il Direttore di Gara ha dichiarato di aver adottato i necessari provvedimenti disciplinari, disponendo l'espulsione dei calciatori e dirigenti responsabili di condotte violente, senza rilevare ulteriori impedimenti alla regolare prosecuzione dell'incontro; preso atto che, nel supplemento di rapporto, l'Arbitro ha escluso la sussistenza di motivi ostativi alla ripresa del gioco, nonché di aver udito espressioni di discriminazione razziale nei confronti di tesserati della società FC Ponsacco; richiamato il principio generale secondo cui una società non può autodeterminarsi interrompendo la gara sulla base di una propria valutazione delle condizioni ambientali, in quanto tali valutazioni spettano esclusivamente al Direttore di Gara e, più in generale, al funzionario responsabile dell'ordine pubblico e, inoltre nel caso di specie non paiono neppure ravvisabili quegli elementi astrattamente idonei a rappresentare una situazione di gravità tale da adottare un provvedimento cautelare, come l’abbandono della gara, chiedendone addirittura la ripetizione in campo neutro o a porte chiuse, così sostituendosi al potere disciplinare del Giudice Sportivo ed alle competenze organizzative del Comitato Regionale;
rilevato che la documentazione sanitaria prodotta non assume rilevanza decisiva ai fini del presente giudizio, limitandosi a refertare un dolore alla caviglia destra compatibile con molteplici dinamiche, ivi compreso il normale contrasto di gioco;
ritenuto tuttavia opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali ulteriori accertamenti in ordine a condotte disciplinarmente rilevanti, come descritte nel ricorso e nelle testimonianze allegate, non emergenti dal rapporto arbitrale;
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla società FC Ponsacco perché infondato nel merito;
per l’effetto, dispone la perdita della gara a carico della società FC Ponsacco con il punteggio di 0-3;
applica altresì la sanzione accessoria di n. 1 punto di penalizzazione in classifica, in ragione della rinuncia alla prosecuzione della gara e l’ammenda di Euro 150 a carico della società F.C. Ponsacco quale prima rinuncia. ordina l’addebito della tassa di reclamo;
dispone la trasmissione degli atti, a cura della Segreteria, alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti del caso.
Così deciso.
Il Giudice Sportivo Regionale

