Riaprono librerie, cartolibrerie e negozi di vestiti per bambini. Tutte le misure e le procedure

Cronaca
PISA e Provincia
Martedì, 14 Aprile 2020

Con un'ordinanza firmata dal governatore Rossi si stabiliscono i criteri da adottare per la riapertura dei negozi. Procedure e misure sia per i commercianti che per i clienti

In Toscana, dal 14 aprile, riaprono alcune attività commerciali come librerie, cartolibrerie o negozi di vendita al dettaglio di vestiti per bambini.

Queste tipologie di negozi, però, a seguito dell'ordinanza firmata dal presidente regionale Enrico Rossi, per la loro riapertura al pubblico dovranno attenersi a diverse misure e procedure (come sanificazione dei locali), garantendone il rispetto da parte dei clienti (come l'accesso ai locali consentito solo con mascherina, a seguito di disinfezione della mni e dopo avere indossato i guanti).

 

 

La riapertura delle attività consentite ai sensi del dpcm del 10 aprirle 2020 è possibile solo se è garantito il rispetto delle seguenti misure:

  1. Obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.
  2. Il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
  3. Lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
  4. L’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
  5. L’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
  6. Per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
  7. L’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
  8. L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  9. L’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
  10. L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8.
  11. L’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

 

carlo.palotti