Toscana zona rossa: ecco le sanzioni per chi trasgredisce
Attenzione massima delle forze dell'ordine e 400 euro di multa per chi sarà sorpreso in fallo
L'ordinza che mette la Toscana in zona rossa è stata firmata ieri sera dal ministro della Salute Roberto Speranza e da domenica 15 novembre, chi sarà pescato fuori casa senza un motivo comprovato (lavorativo o di necessità), rischierà grosso, soprattutto in termini di sanzioni. Qua di seguito il "Prospetto operativo “principali” sanzioni COVID-19" dei Carabinieri, relativo alle sanzioni da comminare durante i controlli attuati dai militari dell'Arma sui cittadini all'interno delle zone rosse.
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Da notare che gli spostamenti saranno comunque consentiti anche per garantire agli scolari la didattica in presenza, per rientrare presso la propria abitazione e per raggiungere quegli esercizi commerciali non colpiti dalle restrizioni. Tra le sanzioni elenzate, anche quelle agli sportivi che praticano attività all'aria aperta fuori dalle regole.
Per tutti i soggetti sorpresi in fallo, si parte da una multa di 400 euro, ridotta a 280 euro se pagata entro 5 giorni
IL PROSPETTO DEI CARABINIERI
CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA
MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATE DA SCENARIO DI “MASSIMA GRAVITÀ” (DI TIPO 4) “AREE ROSSE”
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO
DIVIETO DI SPOSTAMENTO
E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto
NORMA VIOLATA
Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 3, co. 4, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020
SANZIONE
Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020
Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg).
Ricorso Prefetto. [Sanzioni aumentate fino a un terzo se comesse con veicolo]
ATTIVITÀ SPORTIVA / MOTORIA INDIVIDUALE
E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale
NORMA VIOLATA
Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all’art. 3, co. 4, lett. e) del D.P.C.M. 3 novembre 2020
SANZIONE
Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020
Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00 entro 60 gg (€ 280 entro 5 gg).
Ricorso Prefetto.