Vicopisano, il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia. "Se la Giunta non ha nulla da nascondere, perché queste limitazioni"

Cronaca
Politica
Vicopisano
Sabato, 14 Gennaio 2017

Il Movimento Cinque Stelle di Vicopisano annuncia battaglia.

Dopo la sentenza sfavorevole del Tar alle richieste pentastellate di accesso al sistema informativo comunale, riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato ufficiale del Movimento, che nella nota specifica:

"Per questo la nostra battaglia sulla trasparenza, da sempre ritenuta prioritaria dal Movimento 5 Stelle e portata avanti nel rispetto della democrazia e legalità, continuerà, non solo per Vicopisano ma nell’interesse generale di tutte le amministrazioni e per il loro buon funzionamento. Valuteremo le azioni successive da intraprendere, sia a livello legale che informativo".

N.B. Ascolta l'intervista a Juri Taglioli e Paolo Landi allegate nel lettore di sinistra

Clicca sul link sottostante per ascoltare l'intervista a Juri Taglioli e Paolo Landi da tablet o smartphone

https://www.youtube.com/watch?v=a4s9cKWSNWA&feature=youtu.be

 

Di seguito il testo integrale del comunicato

Pensate che un amministratore Comunale conosca tutto quello che succede o viene portato avanti nel proprio Comune? Se pensate di si, vi state sbagliando di grosso.

Il Movimento 5 Stelle prendendo atto del respingimento del ricorso al TAR presentato per avere accesso alle informazioni del Comune, e in risposta alle affermazioni divulgate a mezzo stampa dal Sindaco Taglioli, riteniamo doveroso fare alcune precisazioni e considerazioni.

Durante la nostra attività Consiliare abbiamo rilevato un problema di accessibilità alle informazioni, e per fare opposizione anche “forte” sui temi, come suggeritoci dal Sindaco, è necessario proprio avere accesso a tutti i documenti che ci consentono di analizzare le questioni nel merito.

Riteniamo che nessun consigliere Comunale, possa espletare correttamente il proprio mandato senza avere le opportune informazioni di quello che avviene nel proprio Comune.

Questa è stata la motivazione del nostro ricorso in quanto ci siamo trovati di fronte a diversi dinieghi da parte dell’amministrazione.

A fronte di questo ci domandiamo: la Giunta ritiene che questo comportamento vada incontro alle affermazioni di massima trasparenza e disponibilità dichiarata dal Sindaco? A nostro avviso no.

Il tema della trasparenza per il Movimento 5 Stelle è fondamentale e questa sentenza mette in risalto un problema normativo che si ripercuote sulla nostra attività e quindi sui Cittadini che rappresentiamo, in quanto se il principale ruolo dell’opposizione è quello di controllo, questo non è possibile senza un totale accesso agli atti ed ai dati. La normativa vigente (FOIA) si sta spingendo sempre più per una totale accessibilità agli stessi anche da parte dei Cittadini ed è assurdo che ci siano ancora limitazioni per un Consigliere.

Il tema dell’accesso agli atti è stato oggetto negli anni di svariate sentenze anche contrastanti fra loro, ed oggetto di diverse interpretazioni ed applicazioni. Infatti, alcune amministrazioni permettono ai Consiglieri di accedere senza limitazioni al Sistema Informativo, come avviene nel vicino Comune di Cascina, ed in altre realtà comunali.

Questo a Vicopisano non è permesso, e ci troviamo secondo noi di fronte ad una disparità di trattamento, anche all’interno della stessa amministrazione. Ci chiediamo infatti come possa la stessa Giunta amministrare il Comune avendo le stesse limitazioni di accesso, come affermato dal Sindaco Taglioli. Le possibilità sono due: o questo non è vero e quindi la maggioranza ha ampio accesso alle informazioni, oppure questo avviene non in conformità con quanto pronunciato dal TAR. Non ci sono amministratori di serie A e di serie B, per la legge sono tutti uguali. Non vogliamo essere relegati, come di fatto è sempre avvenuto, ad un ruolo assolutamente marginale, ma vogliamo effettivamente svolgere il nostro mandato nell’interesse dei Cittadini. Se la Giunta non ha nulla da nascondere, come affermato dal Sindaco, non vediamo la necessità di queste limitazioni.

Per questo la nostra battaglia sulla trasparenza, da sempre ritenuta prioritaria dal Movimento 5 Stelle e portata avanti nel rispetto della democrazia e legalità, continuerà, non solo per Vicopisano ma nell’interesse generale di tutte le amministrazioni e per il loro buon funzionamento. Valuteremo le azioni successive da intraprendere, sia a livello legale che informativo.

Ringraziamo tutti i cittadini, ed i portavoce del Movimento che mi hanno sostenuto in questo percorso e che si sono resi disponibili a dare il loro contributo, comprendendo l’importanza del problema, invitandoli tutti a partecipare alla conferenza stampa che terremo Sabato prossimo alle ore 11:00 nella Sala Consiliare di Vicopisano.

Vicopisano – 14/01/2017 - Movimento 5 Stelle Vicopisano

Il Portavoce Consigliere Paolo Landi

 

Qua di seguito il testo integrale della sentenza del Tar per la Toscana

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2016, proposto da:
Paolo Landi, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Mattace Raso C.F. MTTLCU69H06H501H e Luca Pennisi C.F. PNNLCU76C21G062Q, con domicilio eletto presso l’avvocato Marco Barbaro in Firenze, viale Gramsci n. 42;

contro

Comune di Vicopisano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cecchi C.F. CCCLSN55S18G999Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 172;

nei confronti di

Delca Energy s.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione, a firma del Sindaco pro tempore del Comune di Vicopisano, prot. 7894/2016, inviata al ricorrente in data 30 giugno 2016 a mezzo posta elettronica certificata, con la quale veniva sostanzialmente rigettata "la richiesta accesso al sistema informativo comunale, in modalità di sola lettura. Nello specifico, richiesta di accesso agli applicativi di protocollo informatico, gestionale di contabilità, atti registro ordinanze ed all'applicativo per le visure catastali", presentata dal ricorrente in data 25 maggio 2016;
- di ogni altro atto presupposto, ivi incluse, ove occorrer possa, le note del Sindaco del Comune di Vicopisano, prot. n. 6992/1.772015 del 3 giugno 2015 e prot. 12077/1.7/3433/2015 del 9 ottobre 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicopisano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il signor Landi Paolo, consigliere comunale del Comune di Vicopisano, in data 14.3.2015 ha chiesto al Comune di accedere, con attivazione di credenziali di accesso in sola lettura, ai sistemi informativi gestionali, compresi i gestionali di contabilità, per atti, protocollo, al dichiarato scopo di espletare al meglio il ruolo di amministratore pubblico e di ridurre tempi e costi di gestione delle richieste di accesso ai documenti.
Il Sindaco, con nota del 3.6.2015 (confermata con missiva datata 9.10.2015), ha risposto di aver sospeso la predetta richiesta di credenziali, sull’assunto che l’accesso generalizzato ai dati della corrispondenza e della contabilità comporterebbe profili di autenticazione più ampi di quelli del personale in servizio e adducendo esigenze di tutela dei dati personali e di segretezza della corrispondenza (documento n. 3 allegato al ricorso).
L’interessato, il giorno 25.5.2016 (documento n. 2 allegato al gravame), ha rinnovato la propria richiesta di accesso, facendo però specifico riferimento agli applicativi di protocollo informatico, gestionale di contabilità, atti, registro ordinanze ed all’applicativo per le visure catastali; ciò al dichiarato fine di effettuare verifiche sugli abusi edilizi riscontrati, sulla costruzione e gestione dell’asilo nido comunale, sulla corrispondenza con la Delca Energy s.r.l. (con particolare riferimento all’impianto di gassificazione), sulla corrispondenza del Comune con altri enti pubblici, con le società partecipate e con soggetti terzi.
Lo stesso Sindaco, con missiva datata 30.6.2016, ha confermato il contenuto delle precedenti note del 3.6.2015 e del 9.10.2015.
Avverso tali atti di sostanziale diniego il ricorrente è insorto deducendo:
1) violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza;
2) violazione sotto altro profilo dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000; difetto di motivazione e carenza di istruttoria; ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vicopisano.
Alla camera di consiglio del 23 novembre 2016 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO
Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza del ricorso.
L’interessato, con la propria domanda di accesso, fa riferimento ad una serie indeterminata di documenti che vorrebbe visionare. In particolare la predetta istanza, in quanto tesa ad ottenere l’attivazione delle credenziali di accesso ai sistemi informativi gestionali del Comune, è sostanzialmente riferita a tutti gli atti, presenti e futuri, che transitano nel protocollo informatico, gestionale di contabilità, atti, registro ordinanze ed applicativo per le visure catastali.
Orbene, l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (il quale prevede il diritto del Consigliere Comunale di acquisire notizie e informazioni utili all’esercizio del mandato) va coordinato con la modifica introdotta, con legge n. 15/2005, all'art. 22 della l. n. 241 del 1990, di tal che anche il Consigliere Comunale deve essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale richiede l'accesso.
Pertanto, è legittimo il diniego opposto alla richiesta tendente ad ottenere la documentazione relativa a molteplici settori dell'Ente ed ancorata non ad un determinato periodo di tempo, ma sostanzialmente riferita anche ad epoche future.
Infatti una richiesta così strutturata, tesa ad utilizzare, in lettura, gli applicativi informatici del Comune, appare preordinata a compiere un sindacato generalizzato sull'attività, presente, passata e futura, degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente e non risulta strumentale al mandato politico, che deve essere riferito a singole problematiche che di volta in volta interessano l'elettorato e desumibili da atti e documenti già in possesso dell’Amministrazione.
Anche a voler ritenere che la nozione di "notizie e informazioni" di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 sia più lata della nozione di "documenti" ravvisabile nell'art. 22 della legge n.241 del 1990 (e cioè ogni elemento conoscitivo in possesso dell'amministrazione, anche non riferibile alle competenze del Consiglio Comunale, perché sempre inerente al munus rivestito e non solo i provvedimenti adottati, ma anche gli atti preparatori, anche di provenienza privata), anche in tale situazione soggettiva speciale deve valere il principio secondo cui il rimedio dell'accesso non può essere utilizzato per indurre l’Amministrazione a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti o a consentire un accesso generalizzato al protocollo informatico del Comune, potendo il diritto di accesso essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell'Amministrazione che li possiede (Cons. Stato, IV, 12.2.2013, n. 846) e valendo anche per i consiglieri comunali le indicazioni di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990 e le limitazioni previste dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 (TAR Veneto, I, 26.4.2016, n. 448).
In definitiva, compete al richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse, attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non può mai avere finalità solo esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetti cui la legge riconosce una legittimazione rafforzata (TAR Toscana, I, 30.3.2016, n. 563).
Pertanto, è condivisibile l’assunto posto a fondamento del contestato diniego, secondo cui il rilascio delle richieste credenziali si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita e della contabilità.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Vicopisano la somma di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
 
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Sentenza visitabile a questo link

 

carlo.palotti
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