Vietato chiamarsi Salvini: confonde l'elettore medio

Politica
PISA e Provincia
Giovedì, 3 Settembre 2020

Il Tar respinge il ricorso ed esclude la lista "Patto per la Toscana" in corsa alle Regionali 2020

L'elettore medio potrebbe essere confuso dal simbolo presentato, troppo simile a quello della Lega. Così ha deciso il Tar della Toscana, che ha respinto il ricorso della lista Patto per la Toscana - Roberto Salvini presidente. Al momento quindi il pontederese Roberto Salvini non potrà presentarsi alle prossime elezioni regionali.

La terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale motiva la sua decisione:

"Il simbolo presentato dalla lista “Patto per la Toscana” risulta effettivamente tale da generare confusione con il contrassegno proprio della lista “Lega Salvini Premier”, in quanto entrambi recano la scritta “Salvini” con analoghi dimensione e colore, mentre il primo indica con caratteri molto più piccoli il nome “Roberto”, talché il simbolo propugnato dai ricorrenti è idoneo a indurre gli elettori medi a credere che ad esso corrisponda il partito “Lega Salvini Premier”, ovvero una parte politica diversa da quella rappresentata dalla lista ricorrente. In altri termini, il fatto che il nome Roberto sia inserito con poco risalto rispetto al cognome “Salvini” e il fatto che quest’ultimo appaia evidenziato con caratteri grandi e colorazione gialla, similmente al simbolo della “Lega Salvini Premier”, sono elementi suscettibili di indurre facilmente l’elettore medio (il quale è portato ad identificare mentalmente il cognome Salvini nel noto Matteo parlamentare) ad abbinare il contrassegno della lista “Patto per la Toscana” alla lista espressione della Lega. Pertanto la rilevanza attribuita, sotto il profilo del tipo di carattere, delle sue dimensioni e del colore prescelto, al cognome “Salvini” e lo scarso risalto dato al nome “Roberto” nel contrassegno proposto dai ricorrenti costituiscono elementi qualitativi tali da generare confusione con l’altro contrassegno, e di conseguenza risulta legittimo il contestato provvedimento di esclusione".

Oltre al danno anche la beffa. Patto per la Toscana, infatti, come riportato nelle sentenza del Tar, dovrà versare 2000 euro per le "spese di giudizio", che per metà andranno al Ministero dell'Interno e per la parte restante, direttamente nelle casse della Lega per Salvini Premier.

Contattato questa mattina, Marco Lensi, delegato regionale ai procedimenti elettorali della lista Patto per la Toscana, non demorde: "Quasi certamente - spiega - faremo valere le nostre ragioni anche in Consiglio di Stato. In ballo c'è la difesa della nostra dignità. Noi sappiamo di non avere tentato di avvantaggiarci con la presentazione di questo simbolo".

Patto per la Toscana aveva anche pubblicato unaa nota sulla propria pagina Facebook: "Il TAR della Toscana ha respinto il nostro ricorso, lasciandoci fuori dalle elezioni. Roberto Salvini e il comitato dei 13 che coordinano il Patto per la Toscana sta consultandosi con diversi esperti e legali per valutare un ricorso elettorale urgente al Consiglio di Stato. Vi terremo informati".

Di certo i tempi per risolvere l'intrera questione sono strettissimi, dato che si andarà al voto il 20 e 21 settembre prossimi.

 

Questa di seguito la sentenza integrale del Tar della Toscana

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2020, proposto da Roberto Salvini, Marco Lensi, Alessandro Giorgi, Loris Degli Esposti, Oriano Oriolo e Carlo Leonetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Corte D'Appello Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

Regione Toscana, Lista “Sinistra Civica Ecologista” e Lista “Svolta !”, non costituiti in giudizio;
Lega per Salvini Premier, Daniele Belotti, Matteo Grassi, Alessandro Sciopioni, Daniele Zotti, Emmanuele Nencini, Barbara Parente, Manfredi Potenti, Andrea Di Meglio, Andrea Antonio Bonacchi, Paolo Balloni, Giovanni Pasqualino, Ilaria Benigni, Paolo Salvini e Roberto Rettore, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Freni ed Evaristo Maria Fabrizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del verbale della Corte d'Appello di Firenze – Ufficio Centrale Regionale del 27.8.2020, comunicato in data 28.8.2020, recante l'esclusione dalla competizione elettorale regionale 2020 (Regione Toscana) della Lista “PATTO PER LA TOSCANA- ROBERTO SALVINI PRESIDENTE”, in presunta applicazione dell'art. 4, comma 4, della LRT n. 74/2004, sull'errato presupposto della “confondibilità” del relativo contrassegno con quello della Lista “LEGA SALVINI PREMIER”;

- dell'ulteriore provvedimento della Corte d'Appello di Firenze – Ufficio Centrale Regionale del 29.08.2020, comunicato in pari data, con il quale è stato rigettato il ricorso in opposizione proposto dal delegato della lista “PATTO PER LA TOSCANA- ROBERTO SALVINI PRESIDENTE” ai sensi dell'artt. 6, comma 4, della LRT n. 74/2004, con conseguente conferma dell'esclusione della medesima Lista dalla competizione elettorale regionale;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, anche se incognito e, comunque, lesivo della posizione dei ricorrenti

e per l'ammissione

della Lista “PATTO PER LA TOSCANA- ROBERTO SALVINI PRESIDENTE” alla competizione elettorale regionale (Regione Toscana) 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Firenze, della Corte d'Appello Firenze, di Lega per Salvini Premier, di Daniele Belotti, Matteo Grassi, Alessandro Sciopioni, Daniele Zotti, Emmanuele Nencini, Barbara Parente, Manfredi Potenti, Andrea Di Meglio, Andrea Antonio Bonacchi, Paolo Balloni, Giovanni Pasqualino,Ilaria Benigni, Paolo Salvini e Roberto Rettore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza speciale elettorale del giorno 2 settembre 2020 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta preliminarmente appropriata l’evocazione in giudizio della Prefettura, alla luce dell’art. 129, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010;

Considerato quanto segue, relativamente al merito della trattazione del ricorso:

Il simbolo presentato dalla lista “Patto per la Toscana” risulta effettivamente tale da generare confusione con il contrassegno proprio della lista “Lega Salvini Premier”, in quanto entrambi recano la scritta “Salvini” con analoghi dimensione e colore, mentre il primo indica con caratteri molto più piccoli il nome “Roberto”, talché il simbolo propugnato dai ricorrenti è idoneo a indurre gli elettori medi a credere che ad esso corrisponda il partito “Lega Salvini Premier”, ovvero una parte politica diversa da quella rappresentata dalla lista ricorrente. In altri termini, il fatto che il nome Roberto sia inserito con poco risalto rispetto al cognome “Salvini” e il fatto che quest’ultimo appaia evidenziato con caratteri grandi e colorazione gialla, similmente al simbolo della “Lega Salvini Premier”, sono elementi suscettibili di indurre facilmente l’elettore medio (il quale è portato ad identificare mentalmente il cognome Salvini nel noto Matteo parlamentare) ad abbinare il contrassegno della lista “Patto per la Toscana” alla lista espressione della Lega. Pertanto la rilevanza attribuita, sotto il profilo del tipo di carattere, delle sue dimensioni e del colore prescelto, al cognome “Salvini” e lo scarso risalto dato al nome “Roberto” nel contrassegno proposto dai ricorrenti costituiscono elementi qualitativi tali da generare confusione con l’altro contrassegno, e di conseguenza risulta legittimo il contestato provvedimento di esclusione.

Non depone in senso contrario la circostanza che Matteo Salvini non sia candidato nelle elezioni regionali della Toscana, in quanto l’art. 4, comma 4, della L.R. n. 74/2004 non presuppone necessariamente la partecipazione all’elezione regionale di entrambe le liste i cui contrassegni siano confondibili (può infatti essere decettivo anche il simbolo della lista candidata alle elezioni regionali confondibile con quello notoriamente usato da altro gruppo politico non presente alle elezioni stesse o con quello tradizionalmente identificante un partito presente nel solo Parlamento nazionale).

Quanto al rigetto della richiesta, presentata in sede di opposizione, di modificare il simbolo presentato, questo Collegio osserva che l’art. 6 della L.R. n. 74/2004 regolamenta in modo dettagliato e puntuale il procedimento di ammissione dei contrassegni presentati dai gruppi di lista, introducendo una disciplina in sé compiuta che prevede l’esclusione, senza possibilità di rimedio, delle liste che abbiano presentato contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; in ogni caso, anche se si opinasse diversamente, rileva la circostanza che la parte ricorrente ha proposto tre contrassegni modificativi di quello non ammesso, demandando all’Ufficio centrale regionale un atipico potere di scelta, non previsto nemmeno dall’ordinamento nazionale. Inoltre, i tre contrassegni modificativi sono caratterizzati dal maggior risalto attribuito al cognome “Salvini” e dalle dimensioni della scritta “Roberto” ragguardevolmente inferiori a quelle di detto cognome, talché, come precisato dall’Ufficio centrale regionale, nemmeno le alternative proposte sono idonee a eliminare la contestata confondibilità.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti a corrispondere la somma complessiva di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio, per metà al Ministero dell’Interno e per la restante metà alla controinteressata Lega per Salvini Premier.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Silvia De Felice, Referendario

 

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Saverio Romano

A questo lik la sentenza QUI

 

 

 

redazione.cascinanotizie